AccordoSez. 2

Art. 185

Tutela delle banche di dati

In vigore dal 24 ott 2015
Tutela delle banche di dati 1. Ai fini del presente accordo, per "banca di dati" si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. 2. La tutela del presente accordo non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-185

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Tutela delle banche di dati (Art. 185 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo