Accordo›Sez. 2
Art. 185
Tutela delle banche di dati
In vigore dal 24 ott 2015
Tutela delle banche di dati
1. Ai fini del presente accordo, per "banca di dati" si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.
2. La tutela del presente accordo non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-185