AccordoSez. 2

Art. 180

Tutela dei programmi per elaboratore

In vigore dal 24 ott 2015
Tutela dei programmi per elaboratore 1. Le Parti proteggono i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna. Ai fini della presente disposizione, il termine "programmi per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma. 2. La tutela ai sensi del presente accordo si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma del presente accordo. 3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-180

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Tutela dei programmi per elaboratore (Art. 180 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo