AccordoSez. 2

Art. 175

Eccezioni e limitazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni e limitazioni 1. Le Parti dispongono che sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all' del presente accordo, gli atti di riproduzione temporanea di cui al medesimo articolo privi di interesse economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. 2. Quando le Parti dispongono un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione di cui all', esse possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all', paragrafo 1, del presente accordo nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa. 3. Le Parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-175

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Eccezioni e limitazioni (Art. 175 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo