Accordo›Sez. 2
Art. 171
Diritto di distribuzione
In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di distribuzione
1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, le realizzazioni di cui alle seguenti lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime:
a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
c) ai produttori della prima fissazione di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;
d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l', paragrafo 3, del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-171