AccordoSez. 2

Art. 171

Diritto di distribuzione

In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di distribuzione 1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, le realizzazioni di cui alle seguenti lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime: a) agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche; b) ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi; c) ai produttori della prima fissazione di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola; d) agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l', paragrafo 3, del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-171

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Diritto di distribuzione (Art. 171 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo