Accordo›Sez. 2
Art. 169
Diritto di fissazione
In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di fissazione
1. Ai fini del presente articolo, per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo.
2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.
3. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
4. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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