AccordoSez. 2

Art. 169

Diritto di fissazione

In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di fissazione 1. Ai fini del presente articolo, per "fissazione" si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, riproduzione o comunicazione mediante apposito dispositivo. 2. Le Parti riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni. 3. Le Parti riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite. 4. Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-169

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Diritto di fissazione (Art. 169 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo