Accordo›Sez. 2
Art. 164
Durata dei diritti connessi
In vigore dal 24 ott 2015
Durata dei diritti connessi
1. I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.
2. I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.
3. I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono non prima di cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono non prima di cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine "pellicola" designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.
4. I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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