AccordoCapo 9Sez. 1

Art. 159

Trasferimento di tecnologie

In vigore dal 24 ott 2015
Trasferimento di tecnologie 1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali che incidono sul trasferimento di tecnologie. Si tratta, in particolare, delle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico e lo sviluppo del capitale umano. 2. Le Parti garantiscono la tutela dei legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-159

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Trasferimento di tecnologie (Art. 159 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo