Accordo›Capo 9›Sez. 1
Art. 159
Trasferimento di tecnologie
In vigore dal 24 ott 2015
Trasferimento di tecnologie
1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle rispettive pratiche e politiche interne e internazionali che incidono sul trasferimento di tecnologie. Si tratta, in particolare, delle misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, le partnership tra imprese, la concessione di licenze e gli accordi di subfornitura su base volontaria. Particolare attenzione è riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto idoneo e favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda il relativo quadro giuridico e lo sviluppo del capitale umano.
2. Le Parti garantiscono la tutela dei legittimi interessi dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-159