Accordo›Capo 8
Art. 155
Informazione
In vigore dal 24 ott 2015
Informazione
1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.
2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-155