AccordoCapo 8

Art. 155

Informazione

In vigore dal 24 ott 2015
Informazione 1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia. 2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-155

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Informazione (Art. 155 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo