AccordoCapo 8

Art. 156

Cooperazione

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione 1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante lo scambio di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo. 2. La Parte UE facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante l'assistenza tecnica. In conformità delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. 3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione è contenuto nell'allegato XXI-O del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-156

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Cooperazione (Art. 156 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo