AccordoCapo 9Sez. 1

Art. 160

Esaurimento

In vigore dal 24 ott 2015
Esaurimento Le Parti sono libere di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-160

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Esaurimento (Art. 160 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo