AccordoSez. 2

Art. 163

Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive

In vigore dal 24 ott 2015
Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive 1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Le Parti hanno la facoltà di riconoscere altri coautori. 2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi non prima di settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra un gruppo di determinate persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: In questo gruppo dovrebbero rientrare come minimo il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-163

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Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive (Art. 163 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo