Art. 163 · Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive
AccordoSez. 2

Art. 163

134 / 488

Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive

In vigore dal 24 ott 2015
Durata della protezione delle opere cinematografiche o audiovisive 1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Le Parti hanno la facoltà di riconoscere altri coautori. 2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi non prima di settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra un gruppo di determinate persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: In questo gruppo dovrebbero rientrare come minimo il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-163