Accordo›Capo 9›Sez. 1
Art. 158
Natura e portata degli obblighi
In vigore dal 24 ott 2015
Natura e portata degli obblighi
1. Le Parti applicano in modo adeguato ed efficace i trattati internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono parti, compreso l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio contenuto nell'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS"). Le disposizioni del presente capo completano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le Parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri trattati internazionali nel settore della proprietà intellettuale.
2. Ai fini del presente accordo, i diritti di proprietà intellettuale comprendono il diritto d'autore anche in relazione a programmi informatici e alle banche di dati e i diritti connessi, i diritti collegati ai brevetti, compresi quelli relativi alle invenzioni biotecnologiche, i marchi, le denominazioni commerciali, ove protette come diritti di proprietà esclusivi dalla legislazione interna in materia, i disegni e le topografie di circuiti integrati, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, le indicazioni di provenienza, le varietà vegetali, la protezione delle informazioni segrete e la protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (di seguito "convenzione di Parigi").
Storico versioni
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