AccordoSez. 2

Art. 161

Protezione concessa

In vigore dal 24 ott 2015
Protezione concessa Le Parti osservano: a) gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (di seguito "convenzione di Roma"); b) gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna"); c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (di seguito "WCT"); e d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-161

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo