Accordo›Sez. 2
Art. 161
132 / 488Protezione concessa
In vigore dal 24 ott 2015
Protezione concessa
Le Parti osservano:
a) gli articoli da 1 a 22 della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (di seguito "convenzione di Roma");
b) gli articoli da 1 a 18 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886, modificata da ultimo nel 1979) (di seguito "convenzione di Berna");
c) gli articoli da 1 a 14 del trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito "OMPI") sul diritto d'autore (di seguito "WCT"); e
d) gli articoli da 1 a 23 del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-161