AccordoSez. 2

Art. 168

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

In vigore dal 24 ott 2015
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti Le Parti riconoscono l'esigenza di concludere accordi tra le rispettive società di gestione collettiva dei diritti al fine di facilitare reciprocamente l'accesso ai contenuti e il loro scambio tra i territori delle Parti e di garantire il reciproco trasferimento dei diritti per l'uso delle opere o di altri contenuti protetti delle Parti. Le Parti riconoscono la necessità di raggiungere un alto grado di razionalizzazione e trasparenza per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti delle rispettive società di gestione collettiva.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-168

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Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti (Art. 168 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo