AccordoSez. 2

Art. 173

Diritto di riproduzione

In vigore dal 24 ott 2015
Diritto di riproduzione Le Parti riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere; b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche; c) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche; d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-173

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Diritto di riproduzione (Art. 173 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo