AccordoSez. 2

Art. 178

Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito

In vigore dal 24 ott 2015
Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito 1. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito alle seguenti persone: a) all'autore, per l'originale e le copie della propria opera; b) all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica; c) al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi; d) al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola. 2. Queste norme non riguardano il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata. 3. Le Parti possono derogare al diritto esclusivo previsto al paragrafo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Le Parti hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale. 4. Ove le Parti non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui al presente articolo per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione. 5. Le Parti possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 3 e 4.
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Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito (Art. 178 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo