AccordoSez. 2

Art. 167

Protezione di opere fotografiche

In vigore dal 24 ott 2015
Protezione di opere fotografiche Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall' del presente accordo. Le Parti possono prevedere la protezione di altre fotografie.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-167

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Protezione di opere fotografiche (Art. 167 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo