Accordo›Sez. 2
Art. 184
Decompilazione
In vigore dal 24 ott 2015
Decompilazione
1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell', lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purchè sussistano le seguenti condizioni:
a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
b) le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla precedente lettera a); e
c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.
3. Conformemente alla convenzione di Berna, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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