Accordo›Sez. 2
Art. 186
Oggetto della tutela
In vigore dal 24 ott 2015
Oggetto della tutela
1. A norma della sottosezione 1, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.
2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla sottosezione 1 non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-186