AccordoSez. 2

Art. 186

Oggetto della tutela

In vigore dal 24 ott 2015
Oggetto della tutela 1. A norma della sottosezione 1, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri. 2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla sottosezione 1 non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-186

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Oggetto della tutela (Art. 186 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo