AccordoSez. 2

Art. 189

Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati

In vigore dal 24 ott 2015
Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati 1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all' del presente accordo che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte. 2. Le Parti hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui all' nei casi seguenti: a) allorchè si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica; b) allorchè l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, semprechè si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; c) allorchè si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale; d) allorchè si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate da ciascuna delle Parti, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c). 3. Conformemente alla convenzione di Berna, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-189

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Eccezioni agli atti soggetti a restrizione relativi alle banche di dati (Art. 189 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo