Accordo
Art. 202
Indicazioni geografiche stabilite
In vigore dal 24 ott 2015
Indicazioni geografiche stabilite
1. Esaminata la legislazione ucraina il cui elenco è contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, la Parte UE conclude che tale normativa è conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.
2. Esaminata la legislazione della Parte UE il cui elenco è contenuto nell'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo, l'Ucraina conclude che tale normativa è conforme agli elementi di cui all'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo.
3. L'Ucraina, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari della Parte UE elencate nell'allegato XXII-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Parte UE elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dalla Parte UE a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
4. La Parte UE, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXII-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Ucraina elencate nell'allegato XXII-D del presente accordo, registrate dall'Ucraina a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1, protegge tali indicazioni geografiche accordando ad esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-202