Accordo
Art. 207
Applicazione effettiva della protezione
In vigore dal 24 ott 2015
Applicazione effettiva della protezione
Le Parti applicano effettivamente la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del presente accordo per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità, anche alle frontiere doganali. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-207