Accordo

Art. 207

Applicazione effettiva della protezione

In vigore dal 24 ott 2015
Applicazione effettiva della protezione Le Parti applicano effettivamente la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del presente accordo per mezzo di un intervento appropriato delle loro autorità, anche alle frontiere doganali. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-207

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Applicazione effettiva della protezione (Art. 207 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo