Accordo

Art. 211

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

In vigore dal 24 ott 2015
Sottocomitato per le indicazioni geografiche 1. È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche (comitato IG), che riferisce delle sue attività al comitato di associazione nella formazione descritta all', paragrafo, 4 del presente accordo. Il sottocomitato IG è composto da rappresentanti dell'UE e dell'Ucraina, con il compito di monitorare l'evoluzione del presente accordo e di intensificare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. 2. Il sottocomitato IG delibera per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nell'Unione europea e in Ucraina, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) stabiliti di comune accordo dalle Parti, ma comunque entro novanta giorni dalla richiesta. 3. Il sottocomitato IG provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti alla sua attuazione e gestione. In particolare, ha il compito di: a) modificare l'allegato XXII-A, parte A, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle Parti; b) modificare l'allegato XXII-A, parte B, del presente accordo per quanto riguarda gli elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche; c) modificare l'allegato XXII-B, del presente accordo per quanto riguarda i criteri da considerare nella procedura di opposizione; d) modificare gli allegati XXII-C e XXII-D del presente accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche; e) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale settore; f) scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità al presente accordo.
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Sottocomitato per le indicazioni geografiche (Art. 211 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo