Accordo
Art. 214
Durata della protezione
In vigore dal 24 ott 2015
Durata della protezione
1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione è di almeno cinque anni. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito.
2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-214