Accordo

Art. 209

Norme generali

In vigore dal 24 ott 2015
Norme generali 1. L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti di cui agli del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel territorio della Parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato. 2. Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle indicazioni geografiche registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall' del presente accordo. 3. La registrazione di indicazioni geografiche protette in virtù del presente accordo può essere annullata soltanto dalla Parte di cui il prodotto è originario. 4. Il disciplinare di cui alla presente sottosezione è il disciplinare approvato dalle autorità della Parte del cui territorio il prodotto è originario, comprese le eventuali modifiche approvate.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-209

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Norme generali (Art. 209 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo