Art. 197 · Uso del marchio
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Art. 197

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Uso del marchio

In vigore dal 24 ott 2015
Uso del marchio 1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nel territorio interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio è sottoposto alle sanzioni previste dalla presente sottosezione, salvo motivo legittimo per il mancato uso. 2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso: a) l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato; b) l'apposizione del marchio sui prodotti o sul loro condizionamento solo ai fini dell'esportazione. 3. Si considera come uso di un marchio da parte del titolare ai sensi del paragrafo 1 l'uso del marchio con il consenso del titolare o fuso del marchio da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.
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