Art. 200 · Durata della protezione
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Art. 200

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Durata della protezione

In vigore dal 24 ott 2015
Durata della protezione La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina è di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per più periodi di dieci anni.
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