Accordo
Art. 208
50 / 488Misure transitorie
In vigore dal 24 ott 2015
Misure transitorie
1 I prodotti fabbricati ed etichettati conformemente alla legislazione nazionale prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte.
2. I prodotti fabbricati ed etichettati, conformemente alla legislazione nazionale, con le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo prima dell'entrata in vigore del presente accordo e prima della scadenza dei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ma non conformi alle prescrizioni del presente accordo, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento delle scorte nel territorio della Parte di cui il prodotto è originario.
3. Per un periodo transitorio di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtù del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce l'uso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
a) Champagne,
b) Cognac,
c) Madera,
d) Porto,
e) Jerez /Xeres/ Sherry,
f) Calvados,
g) Grappa,
h) Anis Português,
i) Armagnac,
j) Marsala,
k) Malaga,
l) Tokaj.
4. Per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la protezione in virtù del medesimo delle seguenti indicazioni geografiche della Parte UE non impedisce fuso di tali indicazioni geografiche per designare e presentare alcuni prodotti comparabili originari dell'Ucraina:
a) Parmigiano Reggiano,
b) Roquefort,
c) Feta.
Storico versioni
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