AccordoTitolo IX

Art. 272

Diversità biologica

In vigore dal 11 ago 2015
Diversità biologica 1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica e di tutte le sue componenti come fattori fondamentali per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile. Le parti confermano il loro impegno a conservare e utilizzare in maniera sostenibile la diversità biologica conformemente alla CBD e agli altri accordi internazionali pertinenti di cui sono firmatarie. 2. Le parti continueranno a lavorare per conseguire i loro obiettivi internazionali che prevedono l'istituzione e il mantenimento di un sistema nazionale e regionale di aree marine e terrestri protette integrato, gestito in maniera efficace e rappresentativo sul piano ecologico rispettivamente entro il 2010 e il 2012, quale strumento fondamentale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica. Le parti riconoscono inoltre l'importanza delle aree protette per il benessere delle popolazioni stabilite in tali zone e nelle relative zone cuscinetto. 3. Le parti si adopereranno per promuovere congiuntamente lo sviluppo di pratiche e programmi volti a favorire un adeguato ritorno economico dalla conservazione e dall'uso sostenibile della diversità biologica. 4. Fatte salve le rispettive legislazioni interne, le parti riconoscono il loro obbligo, conformemente alla CBD, di rispettare, preservare e mantenere le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali utili per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, di promuovere una loro più vasta applicazione, previo consenso informato dei detentori di queste conoscenze, innovazioni e pratiche, e di incoraggiare una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro uso. 5. Richiamando l' della CBD, le parti riconoscono i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali e che la facoltà di determinare l'accesso alle risorse genetiche appartiene ai governi nazionali ed è disciplinata dalla loro legislazione interna. Le parti riconoscono inoltre il loro impegno a creare le condizioni idonee per facilitare l'accesso alle risorse genetiche in vista di impieghi che rispettino l'ambiente come pure a non introdurre restrizioni contrarie agli obiettivi della CBD e che l'accesso alle risorse genetiche è subordinato al consenso informato preventivo della parte che fornisce tali risorse, salvo diversamente stabilito da tale parte. Le parti adottano le misure adeguate, conformemente alla CBD, per condividere in maniera giusta ed equa e secondo modalità stabilite di comune accordo i risultati della ricerca e dello sviluppo nonché i benefici derivanti dall'uso a fini commerciali o di altro tipo delle risorse genetiche con la parte che fornisce tali risorse. 6. Le parti si adoperano per potenziare ed ampliare la capacità delle istituzioni nazionali responsabili delle conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica grazie a strumenti quali il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-272

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Diversità biologica (Art. 272 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo