Accordo›Titolo IX
Art. 274
Commercio di prodotti ittici
In vigore dal 11 ago 2015
Commercio di prodotti ittici
1. Le parti riconoscono la necessità di conservare e gestire le risorse ittiche in maniera razionale e responsabile onde garantirne la sostenibilità.
2. Le parti riconoscono la necessità di cooperare nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito denominate "ORGP") cui appartengono, allo scopo di:
a) rivedere e adeguare la capacità di pesca alle risorse ittiche, comprese quelle oggetto di sovrasfruttamento, onde garantire che le pratiche di pesca siano proporzionate alle possibilità di pesca disponibili;
b) adottare strumenti efficaci per il monitoraggio e il controllo, quali programmi in materia di osservatori, sistemi di controllo dei pescherecci, controlli sui trasbordi e controlli dello Stato di approdo, onde garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione applicabili;
c) adottare misure per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU); a tal fine le parti convengono di garantire che le navi che battono le loro rispettive bandiere pratichino la pesca nel rispetto delle norme adottate nel quadro delle ORGP e di sanzionare, a norma delle rispettive legislazioni interne, le navi che violino tali norme.
Storico versioni
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