AccordoTitolo IX

Art. 277

Mantenimento dei livelli di protezione

In vigore dal 11 ago 2015
Mantenimento dei livelli di protezione 1. Nessuna delle parti incoraggia gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro. Di conseguenza, nessuna delle parti rinuncia o altrimenti deroga alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da ridurre la protezione offerta da questa legislazione, allo scopo di incoraggiare gli scambi o gli investimenti. 2. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro, con la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 3. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse all'esercizio ragionevole della discrezionalità riguardo alle decisioni sull'assegnazione delle risorse relative alle inchieste, ai controlli e all'applicazione della regolamentazione e delle norme interne in materia di ambiente e lavoro, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti in virtù del presente titolo. 4. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come tale da autorizzare le autorità di una parte a svolgere attività di applicazione della legislazione in materia di ambiente e lavoro nel territorio di un'altra parte.
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Mantenimento dei livelli di protezione (Art. 277 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo