Accordo›Titolo IX
Art. 277
Mantenimento dei livelli di protezione
In vigore dal 11 ago 2015
Mantenimento dei livelli di protezione
1. Nessuna delle parti incoraggia gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro. Di conseguenza, nessuna delle parti rinuncia o altrimenti deroga alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro in modo tale da ridurre la protezione offerta da questa legislazione, allo scopo di incoraggiare gli scambi o gli investimenti.
2. Una parte non omette di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e di lavoro, con la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
3. Le parti riconoscono il diritto di ciascuna di esse all'esercizio ragionevole della discrezionalità riguardo alle decisioni sull'assegnazione delle risorse relative alle inchieste, ai controlli e all'applicazione della regolamentazione e delle norme interne in materia di ambiente e lavoro, fatto salvo il rispetto degli obblighi assunti in virtù del presente titolo.
4. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come tale da autorizzare le autorità di una parte a svolgere attività di applicazione della legislazione in materia di ambiente e lavoro nel territorio di un'altra parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-277