Accordo›Titolo IX
Art. 273
Commercio di prodotti forestali
In vigore dal 11 ago 2015
Commercio di prodotti forestali
Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti riconoscono l'importanza di disporre di pratiche che, conformemente alla legislazione e alle procedure interne, migliorino l'applicazione delle normative e la governanza nel settore forestale e promuovano il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili, mediante pratiche quali:
a) l'applicazione e l'uso efficaci della CITES per quanto riguarda le specie di alberi che possono essere identificate come minacciate di estinzione, conformemente ai criteri di cui alla suddetta convenzione e nel quadro della stessa;
b) lo sviluppo di sistemi e meccanismi che consentano di verificare l'origine legale dei prodotti derivati dal legno lungo tutta la catena di commercializzazione;
c) la promozione di meccanismi volontari di certificazione forestale che siano riconosciuti nei mercati internazionali;
d) la trasparenza e la promozione della partecipazione pubblica nella gestione delle risorse forestali destinate alla produzione di legname; e
e) il rafforzamento di meccanismi di controllo per la produzione di legname, anche grazie a istituti di sorveglianza indipendenti, conformemente al quadro giuridico di ciascuna delle parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-273