Accordo›Titolo IX
Art. 268
Diritto di legiferare e livelli di protezione
In vigore dal 11 ago 2015
Diritto di legiferare e livelli di protezione
Ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto sovrano di ciascuna di esse di stabilire le proprie politiche interne e priorità in materia di sviluppo sostenibile nonché i propri livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale e agli accordi di cui agli , e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in materia, si adopera affinché la propria legislazione e le proprie politiche pertinenti prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-268