Accordo›Titolo IX
Art. 270
Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente
In vigore dal 11 ago 2015
Norme e accordi multilaterali in materia di ambiente
1. Le parti riconoscono il valore della governanza e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto, dialogano e cooperano, nei modi opportuni, sulle questioni ambientali che attengono al commercio e sono di comune interesse.
2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione nei loro ordinamenti e pratiche ai seguenti accordi multilaterali in materia di ambiente: il protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato il 16 settembre 1987, la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, adottata il 22 marzo 1989, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, adottata il 22 maggio 2001, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata il 3 marzo 1973 (di seguito denominata "CITES"), la CBD, il protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla CBD, adottato il 29 gennaio 2000, il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato 1'11 dicembre 1997 (di seguito denominato "protocollo di Kyoto") e la convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, adottata il 10 settembre 199880.
3. Il comitato per il commercio, su proposta del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, può raccomandare l'estensione dell'applicazione del paragrafo 2 ad altri accordi multilaterali in materia di ambiente.
4. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione agli accordi di cui al paragrafo 2. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti nè una restrizione dissimulata del commercio.
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80 Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli accordi multilaterali in materia di ambiente comprende i protocolli, gli emendamenti, gli allegati e gli adeguamenti ratificati dalle parti.
Storico versioni
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