Accordo›Titolo IX
Art. 275
Cambiamenti climatici
In vigore dal 11 ago 2015
Cambiamenti climatici
1. Tenendo presente la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (di seguito denominata "UNFCCC") e il protocollo di Kyoto, le parti riconoscono che i cambiamenti climatici costituiscono una preoccupazione comune e globale che richiede la massima cooperazione possibile da parte di tutti i paesi e la loro partecipazione ad una risposta internazionale efficace ed adeguata, a vantaggio delle generazioni presenti e future.
2. Le parti sono decise a intensificare i loro sforzi in materia di cambiamenti climatici, guidati dai paesi sviluppati, anche mediante la promozione di politiche interne e di iniziative internazionali appropriate per mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi ai loro effetti, su una base di equità e conformemente alle loro responsabilità comuni ma differenziate, alle rispettive capacità e alle loro condizioni sociali ed economiche, considerando in modo particolare le esigenze, le circostanze e la grande vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici delle parti che sono paesi in via di sviluppo.
3. Le parti riconoscono altresì che gli effetti dei cambiamenti climatici possono incidere sul loro sviluppo attuale e futuro e sottolineano pertanto l'importanza di intensificare e sostenere gli sforzi di adattamento, soprattutto nelle parti che sono paesi in via di sviluppo.
4. Tenendo conto dell'obiettivo generale di operare una rapida transizione verso economie a basse emissioni di carbonio, le parti promuoveranno l'uso sostenibile delle risorse naturali nonché misure commerciali e di investimento che incoraggino e facilitino l'accesso, la diffusione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la produzione e l'utilizzo di energie pulite come pure per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
5. Le parti convengono di prendere in considerazione interventi per contribuire al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi attraverso le loro politiche commerciali e di investimento, in particolare:
a) agevolando l'eliminazione dei fattori relativi a commercio e investimenti che ostacolano l'accesso, l'innovazione, lo sviluppo e l'utilizzo di beni, servizi e tecnologie in grado di contribuire alla mitigazione e all'adattamento, tenendo conto della situazione dei paesi in via di sviluppo;
b) promuovendo misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici al commercio.
Storico versioni
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