Accordo›Titolo IX
Art. 269
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
In vigore dal 11 ago 2015
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
1. Le parti riconoscono il commercio internazionale, l'occupazione produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti.
2. Le parti dialogheranno e coopereranno, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro che attengono al commercio e sono di comune interesse.
3. Ciascuna delle parti si impegna a promuovere e ad applicare in maniera effettiva nei suoi ordinamenti e nella pratica nonché nel suo intero territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito denominata "OIL"):
a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
c) l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e
d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. Le parti si scambieranno informazioni relative alla loro situazione e ai progressi compiuti relativamente alla ratifica delle convenzioni prioritarie dell'OIL e delle altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni "aggiornate".
5. Le parti sottolineano che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale e, inoltre, che il vantaggio comparativo di una qualsiasi delle parti non deve in alcun modo essere messo in discussione.
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