Accordo›Titolo VIII
Art. 264
Assistenza tecnica
In vigore dal 11 ago 2015
Assistenza tecnica
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente titolo, le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e promuovono iniziative intese a sviluppare una cultura della concorrenza.
2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 mirano in particolare al rafforzamento delle capacità tecniche ed istituzionali per quanto riguarda l'attuazione della politica della concorrenza e l'applicazione del diritto della concorrenza, la formazione delle risorse umane e lo scambio di esperienze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-264