AccordoTitolo VIII

Art. 264

Assistenza tecnica

In vigore dal 11 ago 2015
Assistenza tecnica 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente titolo, le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e promuovono iniziative intese a sviluppare una cultura della concorrenza. 2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 mirano in particolare al rafforzamento delle capacità tecniche ed istituzionali per quanto riguarda l'attuazione della politica della concorrenza e l'applicazione del diritto della concorrenza, la formazione delle risorse umane e lo scambio di esperienze.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-264

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Assistenza tecnica (Art. 264 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo