Accordo›Titolo VIII
Art. 262
Notifica
In vigore dal 11 ago 2015
Notifica
1. L'autorità garante della concorrenza di una parte, nella misura in cui le risorse amministrative lo consentano, notifica all'autorità garante della concorrenza di un'altra parte le attività di applicazione del diritto della concorrenza che l'autorità notificante ritiene possano incidere su interessi rilevanti77 dell'altra parte in questione.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 viene effettuata il più rapidamente possibile, nella misura in cui non violi il diritto della concorrenza della parte notificante nè incida su un'eventuale inchiesta in corso.
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77 Questo avviene, in particolare, quando la notifica può contribuire al conseguimento degli obiettivi delle attività di applicazione dell'autorità garante delle concorrenza che riceve la notifica.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-262