Accordo›Titolo VIII
Art. 258
Definizioni
In vigore dal 11 ago 2015
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
- "diritto della concorrenza":
a) per la parte UE, gli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche;
b) per la Colombia e il Perù, quanto segue, a seconda dei casi:
i) le leggi nazionali relative alla concorrenza adottate o mantenute in vigore in conformità dell', i relativi regolamenti di esecuzione e le relative modifiche; e/o
ii) la legislazione della Comunità andina applicabile in Colombia o Perù, i relativi regolamenti di attuazione e le relative modifiche;
- "autorità garante della concorrenza" e "autorità garanti della concorrenza":
a) per la parte UE, la Commissione europea; e
b) per la Colombia e il Perù, le rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza.
2. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le competenze attribuite dalle parti alle loro rispettive autorità nazionali e regionali per un'attuazione efficace e coerente del loro rispettivo diritto della concorrenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-258