AccordoTitolo VIII

Art. 260

Diritto, politiche e autorità garanti della concorrenza

In vigore dal 11 ago 2015
Diritto, politiche e autorità garanti della concorrenza 1. Ciascuna delle parti mantiene in vigore norme di diritto della concorrenza che consentano di affrontare le pratiche di cui all', paragrafo 2, e adottano azioni idonee nei confronti di tali pratiche. 2. Ciascuna delle parti istituisce o mantiene autorità garanti della concorrenza che sono responsabili di dare attuazione in modo efficace al rispettivo diritto della concorrenza e dispongono dei mezzi adeguati a tale scopo. 3. Le parti riconoscono l'importanza di applicare il loro rispettivo diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto del principio del giusto processo e dei diritti di difesa. 4. Ciascuna delle parti mantiene la propria autonomia per stabilire, sviluppare ed attuare le rispettive politiche della concorrenza.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-260

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