AccordoCapo 6

Art. 257

Sottocomitato per la proprietà intellettuale

In vigore dal 11 ago 2015
Sottocomitato per la proprietà intellettuale 1. Le parti istituiscono un sottocomitato per la proprietà intellettuale per seguire l'attuazione delle disposizioni del presente titolo. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato si riunirà almeno una volta all'anno. Tali riunioni possono svolgersi tramite qualsiasi mezzo concordato. 2. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale adotta decisioni per consenso. Il sottocomitato può adottare il proprio regolamento interno. Il sottocomitato per la proprietà intellettuale avrà il compito di valutare le informazioni di cui all' e di proporre al comitato per il commercio la modifica dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) per quanto riguarda le indicazioni geografiche.
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Sottocomitato per la proprietà intellettuale (Art. 257 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo