Accordo›Sez. 2
Art. 209
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
In vigore dal 11 ago 2015
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
1. Le parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche), previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell'.
2. Una parte che intenda aggiungere una nuova indicazione geografica al suo elenco dell'appendice 1 dell'allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) presenta una domanda in tal senso ad un'altra parte nel quadro del sottocomitato per la proprietà intellettuale.
3. La data della domanda di protezione corrisponde alla data di trasmissione della domanda ad un'altra parte. Lo scambio di informazioni è effettuato nel quadro del sottocomitato per la proprietà intellettuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-209