AccordoCapo 3Sez. 1

Art. 206

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

In vigore dal 11 ago 2015
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio 1. Purchè si tenga conto dei legittimi interessi dei titolari dei marchi nonché di quelli di terzi, ciascuna delle parti prevede, come limitata eccezione65 ai diritti conferiti da un marchio, l'uso leale nel corso di operazioni commerciali del nome e dell'indirizzo o di termini descrittivi riguardanti il tipo, la qualità, la quantità, lo scopo previsto, il valore, l'origine geografica, il momento di produzione dei beni o di prestazione dei servizi o altre caratteristiche dei beni o dei servizi. 2. Ciascuna delle parti prevede inoltre limitate eccezioni che consentono a una persona di utilizzare un marchio se necessario per indicare lo scopo cui è destinato un prodotto o un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purchè questo uso sia conforme alle leali pratiche industriali o commerciali. -------- 65 Per limitata eccezione si intende quella che consente a terzi di utilizzare sul mercato un termine descrittivo senza necessità di ottenere il consenso del titolare dei diritti purchè tale uso sia fatto in buona fede e non costituisca un uso come marchio.
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Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio (Art. 206 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo