AccordoCapo 3Sez. 1

Art. 202

Accordi internazionali

In vigore dal 11 ago 2015
Accordi internazionali 1. Le parti rispettano i diritti e gli obblighi che ad esse incombono in virtù della convenzione di Parigi e dell'accordo TRIPS. 2. L'Unione europea e la Colombia aderiscono al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominato "protocollo di Madrid"), entro dieci anni dalla firma del presente accordo. Il Perù compie ogni ragionevole sforzo per aderire al protocollo di Madrid. 3. L'Unione europea e il Perù compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994 (di seguito denominato "trattato sul diritto dei marchi"). La Colombia compie ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato sul diritto dei marchi.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-202

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Accordi internazionali (Art. 202 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo