Accordo›Capo 3›Sez. 1
Art. 204
Procedura di registrazione
In vigore dal 11 ago 2015
Procedura di registrazione
1. Per classificare i beni e i servizi cui si applicano i marchi, le parti utilizzano la classificazione stabilita nell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato a Nizza il 15 giugno 1957, e successive modifiche in vigore.
2. Ciascuna delle parti64 predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione finale dell'amministrazione competente in materia di marchi sia debitamente motivata e redatta per iscritto. I motivi alla base del rifiuto di registrare un marchio sono comunicati per iscritto al richiedente, che ha la possibilità di impugnare il diniego e di ricorrere in giudizio contro la decisione finale. Ciascuna delle parti prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio. Ciascuna delle parti istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.
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64 Nel caso della parte UE, l'obbligo di cui al presente paragrafo si applica all'Unione europea solo relativamente al marchio comunitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-204