Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 199
Trattamento della nazione più favorita
In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento della nazione più favorita
Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da una parte ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini delle altre parti, fatte salve le eccezioni di cui agli dell'accordo TRIPS.
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