AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 199

Trattamento della nazione più favorita

In vigore dal 11 ago 2015
Trattamento della nazione più favorita Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da una parte ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini delle altre parti, fatte salve le eccezioni di cui agli dell'accordo TRIPS.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-199

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Trattamento della nazione più favorita (Art. 199 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo