AccordoTitolo VIICapo 1

Art. 200

Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale

In vigore dal 11 ago 2015
Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale Ciascuna delle parti è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.
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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-200

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Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale (Art. 200 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo