Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 200
Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 11 ago 2015
Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale
Ciascuna delle parti è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatte salve le disposizioni dell'accordo TRIPS.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-07-24;120#art-a-200