Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 197
Principi generali
In vigore dal 11 ago 2015
Principi generali
1. Tenendo conto delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle parti, nell'elaborare o nel modificare le sue disposizioni legislative e regolamentari, può avvalersi delle eccezioni e dei margini di flessibilità consentiti dagli accordi multilaterali in materia di proprietà intellettuale, in particolare al momento di adottare misure necessarie a tutelare la salute pubblica e l'alimentazione nonché a garantire l'accesso ai medicinali.
2. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione della quarta conferenza ministeriale svoltasi a Doha e, segnatamente, della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 a Doha dalla conferenza ministeriale dell'OMC e dei suoi successivi sviluppi. In tal senso, le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi di cui al presente titolo siano compatibili con la suddetta dichiarazione.
3. Le parti contribuiscono ad attuare e rispettare la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica nonché il protocollo che modifica l'accordo TRIPS, adottato a Ginevra il 6 dicembre 2005.
4. Le parti riconoscono altresì l'importanza di promuovere l'attuazione della risoluzione WHA 61.21 (Strategia globale e piano d'azione per la salute pubblica, l'innovazione e la proprietà intellettuale), adottata il 24 maggio 2008 dall'Assemblea mondiale della sanità.
5. Conformemente all'accordo TRIPS, nessuna delle disposizioni del presente titolo osta a che una parte adotti le misure necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologie.
6. Le parti riconoscono che il trasferimento di tecnologie contribuisce al rafforzamento delle capacità nazionali allo scopo di stabilire una base tecnologica solida ed efficiente.
7. Le parti riconoscono l'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sull'uso di opere letterarie ed artistiche, interpretazioni ed esecuzioni artistiche, produzioni fonografiche e emissioni di radiodiffusione e, di conseguenza, la necessità di garantire una protezione adeguata dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'ambiente digitale.
Storico versioni
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